di Sergio Bedessi – In questi giorni molti organi di informazione, rifacendosi ad un parere del Ministero delle Infrastrutture, riportano la notizia che la sosta in un parcheggio a pagamento oltre l’orario per il quale si è pagato non sia sanzionabile, come invece da molti anni sta accadendo.
Ad esempio il giornale radio RAI (edizione internet), titola “Sosta oltre l’orario sul ticket. La multa non è legittima”, precisando poi “Lo conferma un parere del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “in materia di parcheggi a pagamento” che precisa: “Sostare troppo a lungo in un parcheggio a pagamento non può essere motivo di multa” ( (protocollo 25783 del 22 marzo 2010). “L’eventuale evasione tariffaria – spiega il direttore generale della sicurezza stradale al ministero, Sergio Dondolini – non configura violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale“”.
Alla pari GRR, molti organi di stampa in questi giorni titolano e scrivono in modo consimile, e dunque i cittadini, grazie a questa massiccia campagna di informazione, potrebbero essere indotti a credere che qualora il tagliando del parcometro sia scaduto, non vi sia davvero alcuna sanzione e che l’unica cosa che può loro accadere sia semplicemente di dover pagare la differenza fra quanto avrebbero dovuto pagare e quanto già pagato.
Niente di più errato.
Innanzitutto sarebbe da chiedersi come possa far notizia oggi, marzo 2014, un parere che è del marzo 2010, quindi di ben quattro anni or sono; si tratta forse di una ricorrenza alla pari del Santo Patrono?
Andando ad indagare un po’ si scopre che tutto è partito da un quotidiano che ha rispolverato, forse non avendo di meglio da scrivere, una vecchia notizia, ormai superata da ben altri più autorevoli pareri, oltre che dai fatti (provate a lasciare l’auto in sosta oltre l’orario e vedrete se prima o poi non vi beccate un verbale!).
E’ pur vero che nel 2010 il Ministero delle Infrastrutture ha emesso un parere dove si diceva che le aree con parcheggio a parcometro sarebbero soggette a procedure “jure privatorum” (in pratica alle norme del codice civile e non alle norme del codice della strada), arrivando in questo modo ad escludere la sanzione; è però altrettanto vero che quel parere era reso in merito ad una specifica situazione e non per la generalità dei casi.
Ci si scorda dunque che i pareri ministeriali sono prodotti in merito a temi e domande specifiche e non hanno, per loro stessa natura, valenza generale.
L’altra cosa che ci si scorda è che se così fosse a livello generale (se sosto oltre l’orario previsto nel tagliando non sono sanzionabile, ma devo semplicemente pagare la differenza) il parere sarebbe in palese conflitto con la legge stessa, ed in particolare con il codice della strada, art. 7 comma 1, lettera f, alla quale dicono di attenersi tanti illustri autori (esempio: Giandomenico Protospataro – Ministero dell’Interno – Polizia Stradale) che sono di opposto avviso dell’ingegnere del Ministero delle Infrastrutture.
Inoltre dal punto di vista del diritto in generale, in un Paese come il nostro di legge scritta, i pareri ministeriali sono interpretazioni, autorevoli quanto si vuole, ma non certo vincolanti.
Costituiscono invece giurisprudenza, sempre non vincolante, ma certo interpretazione giuridica ben più autorevole di quella di un ingegnere (e sarebbe da chiedersi come mai i pareri giuridici, anziché essere prodotti da giuristi, vengono redatti dagli ingegneri che certo di tutto hanno studiato meno che diritto!), le sentenze della Corte di Cassazione, che sullo specifico tema sono di avviso ben diverso dall’ingegnere del Ministero delle Infrastrutture.
In particolare la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sull’argomento della sanzione con parcometro scaduto, specificando che “Quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa etc.) del pagamento imposto per la sosta a “tempo”, è certo che l’omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l’inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa “durata” (espressamente contemplata dall’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14 …” (Cassazione civile, sez. II, 5 novembre 2009, n. 23543).
Del resto la stessa figura degli ausiliari della sosta, istituita con normativa specifica, si basa sulla necessità di un controllo anche relativo al limite temporale e quindi, non si può certo sposare la tesi ministeriale che non esiste sanzione per il superamento dell’orario per tutte le tipologie di parcheggio.
In definitiva l’interpretazione corrente – si sanziona allo scadere del periodo pagato – anche se opposta a quel che dice il parere ministeriale tanto enfatizzato dagli organi di stampa in questi giorni, oltre che essere in linea con la legge, è ben suffragata dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ bene dunque sapere che con il tagliando del parcometro scaduto, dando retta ai giornali che hanno rispolverato un parere vecchio e che era riferito ad una situazione specifica, si rischia non solo di dover pagare la differenza, ma anche di essere sanzionati ai sensi del codice della strada (€ 25,00).