di Sergio Bedessi – Come sempre nel periodo estivo i nostri governanti si dilettano nel proporre alcune modifiche al Codice della strada: proprio in questi giorni la Commissione trasporti della Camera dei Deputati sta lavorando infatti ad un disegno di legge (5361) che prevede, in attesa della più ampia riforma di cui al disegno di legge delega unificato C4662, alcune modifiche al codice della strada.
Questa proposta di legge è stata presentata dai deputati Valducci, Velo, Biasotti, Bergamini, Garofalo e Nizzi e titola “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente”.
Sembrava impossibile che anche in questa afosa estate 2012 qualche parlamentare o rappresentante del governo non si volesse prodigare, come sempre è accaduto ad ogni estate, a volersi investire del ruolo di paladino della sicurezza stradale, proponendo urgenti modifiche al codice della strada.
Ma c’è una differenza con il passato.
Se negli anni scorsi ci si era orientati su argomenti che, in qualche modo, potevano effettivamente stimolare un senso di urgenza (come la guida in stato di ebbrezza, oppure l’eccessiva velocità causa di incidenti gravissimi, e così via) collegati realmente ad una esigenza di sicurezza stradale, con particolare riferimento al fatto che durante l’estate le persone si spostano di più e dunque più alto è il numero di sinistri stradali, questa volta i rappresentanti del popolo sovrano hanno sposato ben altre argomentazioni, andando a ricercare quel senso di urgenza che li ha stimolati a cotanta produzione normativa, nella necessità di una “manutenzione normativa” della legge 29 luglio 2012, n. 120.
Infatti nel disegno di legge si può leggere: “ … Tuttavia un ampio intervento riformatore come quello operato con la legge n. 120 del 2010 richiede inevitabilmente un’opera di manutenzione normativa.”.
La “manutenzione normativa”, un nuovo concetto che pare assimilare le leggi a tombini stradali da pulire periodicamente.
Un altro aspetto che non convince è l’eterogeneità degli argomenti, che non sembra avere alcuna seria connessione con la presupposta urgenza di una “manutenzione normativa”.
Andiamo al dunque.
La proposta di legge è composta di soli cinque articoli, rispettivamente titolati:
– Art. 1 – Mezzi elettrici con bilanciamento assistito
– Art. 2 – Calcolo della massa limite degli autocaravan
– Art. 3 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
– Art. 4 – Pagamento delle sanzioni
– Art. 5 – Revoca della patente
Sicuramente quello che lascia più perplessi è il primo articolo.
Una norma con la quale si assimilano i “segway” (mezzi elettrici prodotti dalla azienda “Segway” del New Hampshire (U.S.A.) – e la premessa al disegno di legge parla testualmente di “segway” e non di mezzi elettrici a due ruote in generale) a veri e propri veicoli, e questo grazie ad una modifica all’articolo 50 del codice della strada.
Si badi bene: questi mezzi diventano sì veicoli a tutti gli effetti, ma il loro conducente deve comportarsi come si comporterebbe da pedone.
Dunque da una parte non si comprende la necessità di inserire questi mezzi, proprio questi, a tutti gli effetti fra i veicoli; si tratta di estensioni del corpo umano, come i pattini o il monopattino, ed allora perché non inserire anche quest’ultimi fra i veicoli?
Dall’altra pur considerandoli veicoli, si dice che veicoli veri e propri non lo sono dal momento che devono essere condotti in modo tale da aversi lo stesso comportamento di un pedone.
Questa ambiguità sarà foriera di serie problematiche al momento che si dovrà registrare il primo incidente a seguito della modifica normativa così mirabilmente escogitata dai nostri deputati.
Andando avanti saranno contentissimi i camperisti quando leggeranno l’articolo 2 della proposta di legge: una facilitazione per i proprietari di autocaravan per i quali si provvede a questo punto ad una deroga di ben 1,5 tonnellate nella massa, rispetto al preesistente obbligo di munirsi di patente C; la norma viene giustificata con l’esigenza di non procurare “… all’industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza…”.
Come al solito in Italia, pur di facilitare questa o quella categoria economica (in questo caso i venditori di autocaravan) si passa sopra a tutto.
E’ vero che la franchigia di 1,5 tonnellate è sfruttabile solo per le “apparecchiature interne”, ma non si comprende come si possano fare due pesi e due misure fra chi guida un autocaravan e chi guida un altro tipo di mezzo, anche perché, da un punto di vista di sicurezza della guida non vi sono ovviamente differenze.
L’articolo 3 è l’unico che appare, in qualche modo, collegato alla sicurezza stradale.
Va a sostituire integralmente i commi 2bis e 3 dell’articolo 187 del codice della strada, anche se le modifiche si sostanziano in una generalizzazione della motivazione per i controlli sui conducenti, passando dalla dizione: “…quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope …”, alla dizione “… quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope …”, certamente più generale dal momento che esula dagli effetti di tale uso.
Insomma quando verremo fermati da un organo di polizia stradale si potrà essere controllati non solo per il sospetto di essere sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti, ma anche per il semplice sospetto di averne fatto uso; in pratica si potrà controllare chiunque sulla base di un semplice sospetto.
In più si introduce la possibilità di prelievo di campioni del fluido del cavo orale (saliva) e non di mucosa (cosa certo ben più difficile), cassando la dizione “personale sanitario ausiliario delle forze di polizia” che non aveva alcun senso anche perché nessuno organo di polizia aveva in forza tale personale ausiliario.
La vera perla estiva della miniriforma escogitata dai nostri deputati è l’articolo 4; anziché “Pagamento delle sanzioni”, avrebbero dovuto infatti titolarlo “Sconti estivi sulle sanzioni del codice della strada”!
Con questo articolo si introduce una riduzione del 20 per cento dell’importo delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada qualora il pagamento venga effettuato entro cinque giorni; in pratica una sorta di “sottocosto” più degno della grande distribuzione commerciale che di un sistema giuridico serio e ponderato.
Sicuramente l’attuazione della norma, se verrà poi realmente approvata, porrà certamente qualche problema oltre alla già evidente disparità di trattamento fra chi paga più rapidamente (perché ha disponibilità economica) e chi, poverello, magari dovendo attendere lo stipendio a fine mese, è costretto a pagar dopo.
Altri problemi verranno fuori per la formulazione usata nell’articolo 4: “… Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione …”; parlando di “contestazione” e di “notificazione” si potrebbe assistere al fatto che chi riceve a casa il verbale, entro 90 giorni dall’accaduto, paga meno di chi, senza attendere la notificazione, provveda subito utilizzando il preavviso trovato sul parabrezza (che non costituisce notificazione o contestazione).
Certo che non si può non rilevare che fare sconti ai contravventori, in questo periodo di crisi economica, vuole dire privilegiare, per l’ennesima volta, chi non rispetta le regole rispetto a chi invece le rispetta.
Perché i nostri amici parlamentari non hanno pensato allora ad un bello sconto sulle tasse per tutti i cittadini che le pagassero entro 5 giorni?
Sempre l’articolo 4 prevede poi la possibilità di pagare le sanzioni con strumenti di pagamento elettronici, nonché la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per le notificazioni.
A questo punto tutte quelle categorie che per altri motivi (tecnici, professionisti, ecc.) hanno l’obbligo di avere la casella di posta elettronica certificata, potrebbero vedersi recapitare i verbali in modo ben più rapido rispetto a tutte le altre categorie sociali, anche qui con una disparità di trattamento non indifferente, tenuto conto che l’uso della posta elettronica, per quelle categorie, era dovuto ad altro motivo che non il recapito dei verbali del codice della strada.
Dulcis in fundo, con l’articolo 5 si interviene, per l’ennesima volta, sulla disciplina dell’omicidio colposo commesso per violazione delle norme del codice della strada, dopo le ultime più corpose modifiche dovute alla legge 102/2006 (aumentava nel minimo, da uno a due anni, la pena edittale della reclusione per l’omicidio colposo aggravato dalla circostanza che il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), al decreto 92/2008 (che innalzava nel massimo, da cinque a sette anni, la pena edittale della reclusione per la medesima ipotesi di omicidio colposo e che introduceva una nuova circostanza aggravante, l’omicidio colposo conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale cagionato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o che guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope).
In particolare si modifica la disciplina della revoca della patente in caso di omicidio colposo, prevedendo, grazie alle modifiche all’art. 222 del codice della strada, che la revoca della patente sia sempre disposta in caso di omicidio colposo (attualmente la revoca è prevista solamente in caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze psicotrope) e prevedendo con un’integrazione dell’articolo 219, che quando la revoca della patente sia disposta a seguito di un omicidio colposo, una nuova patente non possa essere conseguita prima di cinque anni dall’accertamento del reato, ovvero prima di quindici anni quando l’omicidio sia commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in presenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Come giudicare le proposte normative?
Tralasciando le altre, che lasciano il tempo che trovano, sicuramente odiosa è la modifica apportata dall’articolo 4 alle norme del codice della strada, che prevede gli “sconti” ai contravventori che pagano rapidamente, e quindi hanno più soldi in tasca di chi non può farlo.
Chi ci governa (Governo e Parlamento) non può continuare da una parte ad imporre alla generalità dei cittadini italiani sempre più tasse, far perdere loro diritti acquisiti e riconosciuti da anni, tagliare investimenti su tematiche basilari per la vita civile come la scuola e la sanità, imporre continui sacrifici per pagare i costi delle speculazioni che qualcun altro ha fatto e continua a fare dietro il paravento di un’Europa utile solo ai pochi, e dall’altra privilegiare, ancora una volta, chi non rispetta le norme, a suon di sconti e condoni.