di Sergio Bedessi – A partire dal prossimo 19 gennaio entrerà in vigore un nuovo sistema di patenti di guida, dovuto al recepimento, da parte del nostro paese, di due direttive europee, la 2006/126/CE e la 2009/113/CE.
L’adeguamento del sistema delle patenti, che è stato recepito dal legislatore italiano con il decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59, dovrebbe essenzialmente a raggiungere quattro obiettivi:
- inserimento nei documenti di abilitazione alla guida (le patenti) di misure antifrode per contrastare il problema della falsificazione;
- facilitare la libera circolazione dei conducenti all’interno della Unione Europea grazie a patenti uguali in tutti i paesi dell’Unione;
- ottenere una chiara suddivisione (percepibile da chiunque, e non ultimo da parte degli organi di polizia che devono controllare i documenti di guida) fra conducenti appartenenti all’Unione Europea e conducenti extra europei;
- aumento del livello di sicurezza della circolazione grazie alla sostanziale omologazione dei documenti e dunque al presupposto che i controlli sono facilitati.
Ci riuscirà?
E’ certamente presto per dirlo, tanto più per l’agognato obiettivo di migliorare la sicurezza delle nostre strade; quello che si può dire al momento è solamente come cambierà il sistema delle patenti di guida.
Una delle modifiche più evidenti è il definitivo superamento del modello cartaceo a favore di un documento di tipo card con l’introduzione del microchip, misura accettata dall’Italia.
Oltre alla ridefinizione delle categorie delle patenti attuali le modifiche normative prevedono:
- un diverso sistema di classificazione dei veicoli;
- una nuova patente AM, al posto del “patentino” (certificato di idoneità alla guida) per i ciclomotori;
- un nuovo sistema di gradualità nell’accesso alle varie categorie di patente (in pratica per conseguire una determinata patente si dovrà aver conseguito prima la patente di categoria inferiore);
- diviene reato guidare con patente di categoria diversa e diviene reato guidare il ciclomotore senza patente;
- la revisione di alcune sanzioni collegate alle patenti;
- l’applicabilità del sistema di decurtazione dei punti sulla patente anche ai minori;
- l’introduzione del principio della “residenza normale” con riguardo alla patente per gli stranieri che non abbiano la residenza anagrafica in Italia.
Vediamo come cambieranno i tipi di patente con le relative abilitazioni; una tabella varrà più di tanti discorsi visto che adesso i tipi di patente sono ben 15 !
Tipo di patente | A cosa abilita |
AM(sostituisce il “patentino” per i ciclomotori) | consente la guida dei ciclomotoria 2 (L1e), 3 (L2e) e 4 (L6e) ruoteviene rilasciata a seguito di superamento di prova teorica e prova pratica, differenziabile in base al tipo di veicolo utilizzato (ed in tal senso può essere differenziata anche la patente) |
A1 | è una nuova categoria di patente che abilita alla guida dei motocicli di cilindrata massima fino a 125 cmc., con potenza massima 11kW, con limite di rapporto fra potenza e peso non superiore a 0,1 kW/kg.consente anche la guida di triciclicon potenza non superiore a 15 kW (tipologia L5e)con questa patente non sarà possibile guidare quadricicli non leggeri (per i quali occorrerà la patente B1) |
A2 | si tratta di una nuova patente e non della precedente A2, e consente la guida di motocicli di potenza non superiore a 35 Kw e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 Kw/Kg.la patente A2 assorbe la AM e la A1 nel senso che chi possiede la A2 può guidare anche i veicoli per i quali è necessaria la AM o la A1 |
A | consente la guida di motocicli senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cmc. se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. tricicli di potenza superiore a 15 kW, al fermo restando il limite di età di ventuno annipuò essere conseguita con accesso diretto da chi abbia compiuto ventiquattro anni, oppure con accesso graduale da chi è di età superiore a venti anni titolare di patente A2 da almeno due anni |
B1 | abilita alla guida di quadricicli non leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg. (categoria L7E) (550 Kg. per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kwla patente B1 è compresa nella patente B e non ha alcun rapporto con le patenti di categoria A |
B | come adesso consente la guida ai autoveicoli con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 Kg., progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente, con la possibilità di agganciare un rimorchio leggero (massimo 750 Kg.), entro un limite di massa massima di 4.250 Kg., con l’obbligo di prova di capacità e comportamento |
BE | abilita alla guida di complessi di veicoli composti da motrice (categoria B) e rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 Kg. |
C1 | consente la guida di autoveicoli di massa compresa fra 3.500 Kg. e 7.500 Kg. che trasportano non più di nove persone in totale, con la possibilità di rimorchio leggerose il rimorchio non è leggero occorre la patente C1E (con limite di massa massima del complesso non superiore a 12.000 Kg.) |
C1E | abilita alla guida di complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 Kg. sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 Kg. |
C | abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 Kg. e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducenteagli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 Kg. |
CE | abilita alla guida di complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata supera i 750 Kg. |
D1 | abilita alla guida di autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri |
D1E | abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice per la quale è necessaria la patente D1 (autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri) ed un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 Kg. |
D | abilita alla guida di qualsiasi autobus (autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente anche trainante un rimorchio leggero (massimo 750 Kg.) |
DE | abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 Kg. |
N.B.: per “motocicli” si intendono veicoli a due ruote.
Le modifiche normative prevedono anche nuovi requisiti di età per il conseguimento delle varie patenti e dunque per la guida dei corrispondenti veicoli, come segue.
anni | previsione |
14 | età minima per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, armenti e greggi |
età minima per la nuova patente AM(per guidare ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote)non è possibile trasportare passeggeri fino al compimento dei 18 anni | |
16 | età minima per le patenti A1 e B1, non è possibile trasportare passeggeri fino al compimento di 18 anni |
18 | età minima per il trasporto passeggeri con patenti AM, A1, B1da questa età possono essere conseguite le patenti A2, B, BE, C1, C1E |
20 | età minima per conseguire la patente A, a condizione che la patente A2 sia stata conseguita da almeno 2 anni, in caso contrario occorre avere 24 anni |
21 | età minima per la guida di tricicli con patente Aa partire da questa età possono essere conseguite le patenti C, CE, D1, D1Ee i certificati di abilitazione professionale KA e KBetà minima per guidare i veicoli d’emergenza |
24 | da questa età si possono guidare tutti i veicoli per i quali abilita la patente A e conseguirla senza aver prima conseguito la A2da questa età si conseguono la D e la DE |
Vi sono poi le patenti speciali, in pratica patenti con possibili limitazioni, previste dalle modifiche apportate all’articolo 116 del codice della strada, che adesso recita: «4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni …»; lo stesso articolo precisa che «… Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.».
Come si è visto vi è quindi una gradualità nel conseguimento delle patenti di guida, gradualità che può essere riassunta come segue:
- le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti che siano già titolari di patente di categoria B;
- le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti che siano rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D.
Riguardo all’assorbimento di una categoria di patente in un’altra:
- tutte le nuove categorie di patenti superiori alla AM sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;
- la patente di categoria A2 vale anche al posto della patente di categoria A1;
- la patente di categoria A vale anche al posto delle patenti di categoria A1 ed A2;
- la patente di categoria B vale anche al posto della patente di categoria B1. Solamente sul territorio italiano vale anche per la A1 ed anche per tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni;
- la patente di categoria C vale anche al posto della patente di categoria C1;
- la patente di categoria D vale anche al posto della patente di categoria D1;
- la patente di categoria CE vale anche al posto della patente di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli per i quali è necessaria la patente DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;
- la patente dì categoria DE vale anche al posto della patente di categoria D1E;
- la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE vale anche al posto della patente di categoria BE;
- la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida solamente per i veicoli che hanno le caratteristiche indicate sulla patente stessa.
Alcune precisazioni importanti.
I certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori (“patentino”) conseguiti prima del 19 gennaio 2013 rimarranno validi e verranno sostituiti alla prima scadenza, o in caso di sostituzione (esempio: per smarrimento), con la nuova patente AM.
Egualmente le patenti già in corso, precisa la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 636 del 9 gennaio 2013, mantengono inalterata la propria validità; può quindi potrebbe accadere che, a parità di età, chi è patentato prima del 18 gennaio possa guidare veicoli che il patentato dal 19 gennaio non può guidare. Le patenti rilasciate dopo il 19 gennaio, ma il cui iter sia iniziato prima saranno rilasciate utilizzando comunque le nuove categorie e dunque potrebbe accadere che il candidato all’esame si trovi inserita, di fatto, una limitazione dovuta all’età (esempio: il candidato ha 23 anni, voleva conseguire la patente “D”, adesso però essendoci un limite di età a 24 anni si vedrà consegnare una D1 o una D1E !).
Se la prova di guida pratica per il conseguimento della nuova patente viene effettuata su veicolo con cambio automatico o (per motocicli) privo di frizione, dopo si potrà guidare solamente quel tipo di veicolo e non veicoli con cambio manuale.
E’ reato guidare un veicolo senza aver conseguito la patente specifica; lo prevede la nuova versione dell’articolo 116 del codice della strada che recita: «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro…», prevedendo addirittura anche l’arresto fino ad un anno in caso di recidiva.
Vengono ampliate le limitazioni di velocità per i neopatentati (100 Km/h autostrade e 90 Km/h strade extraurbane principali) che adesso si applicano per i primi tre anni di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1, B (prima invece solo per la B) ma solo per le patenti rilasciate in Italia.
Rimane l’attuale limitazione per la patente B con la quale, nel primo anno dal rilascio (tre anni per i tossicodipendenti), non è consentita la guida di autoveicoli con rapporto potenza specifica tara superiore a 55 Kw/t (e 70 Kw massimo in caso di veicolo M1), comunque esentati i veicoli a servizio di invalidi presenti.
Infine una novità per lo straniero che si trova nel nostro paese in via temporanea.
Le modifiche normative introducono un nuovo “requisito della residenza normale” per il rilascio della patente di guida; in pratica lo straniero appartenente all’Unione Europea o a paesi dello Spazio Economico Europeo, che dimori abitualmente in Italia per almeno 185 giorni all’anno, o lo studente straniero che sia tale per almeno sei mesi all’anno potrà richiedere la patente italiana.
Infine uno sguardo alle scadenze delle varie categorie di patente.
categoria patente | età titolare | durata |
AM, A1, A2, A, B1, B, BE | fino a 50 anni | 10 anni |
dopo 50 anni | 5 anni | |
dopo 70 anni | 3 anni | |
dopo 80 anni | 2 anni | |
AM, A1, A2, A, B1, B, BE speciali | fino 70 anni | 5 anni |
dopo 70 anni | 3 anni | |
C1, C1E, C, CE e speciali | fino 65 anni | 5 anni |
dopo 65 anni | 2 anni con rinnovo presso Commissione Medica Locale (da 65 anni in poi C e CE abilitano solo per carico pieno carico non superiore a 20 t. salvo l’elevazione limite fino a 68 anni con attestazione annuale della Commissione Medica Locale | |
D1, D1E, D, DE e speciali | fino a 70 anni | 5 anni (dopo 60 anni valgono come B e BE a meno non vi sia attestazione annuale della Commissione Medica Locale valida fino a 68 anni |
dopo 70 anni | 3 anni (dopo 60 anni valgono come B e BE a meno non vi sia attestazione annuale della Commissione Medica Locale valida fino a 68 anni | |
dopo 80 anni | 2 anni (dopo 60 anni valgono come B e BE a meno non vi sia attestazione annuale della Commissione Medica Locale valida fino a 68 anni |
Queste, in somma sintesi, le novità relativamente alle patenti.
Gli obiettivi che il legislatore si è dato, che alla fine dovrebbero essere raggiunti rilasciando patenti che siano conformi alla classificazione internazionale dei veicoli, saranno purtroppo ostacolati dal fatto che la classificazione italiana dei veicoli non rispetta quella internazionale; a questo si aggiungeranno molti altri problemi derivanti da una mancata previsione di alcuni effetti perversi.
Un esempio per tutti: il legislatore ha previsto che in caso di rinnovo verrà inviata a casa una nuova patente, e non più il tagliando adesivo, con un “obbligo” per il possessore di distruggere la precedente; meglio avrebbe fatto a pretendere la restituzione (magari presso i Comuni o gli uffici postali) della precedente patente per evitare l’incremento del numero di patenti false già in giro.