– servizio a cura di Sergio Bedessi – foto di Edoardo Abruzzese –
I nuovi finanziamenti della Regione Toscana di oltre 11 milioni di euro per potenziare le piste ciclabili, finalizzati al completamento del “Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno e Sentiero della Bonifica” e al sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile, tutti provenienti dai fondi comunitari del POR FESR 2014-2020, sono l’occasione per un piccolo ragionamento su cicli (velocipedi) e ciclovie.
Si deve notare come la Toscana, malgrado abbia un territorio che ben si presterebbe non solo ad essere percorso in bicicletta, ma anche ad essere maggiormente apprezzato dal punto di vista turistico grazie a questo mezzo di locomozione, sia abbastanza indietro rispetto ad altre Regioni, come il Trentino Alto Adige o il Friuli Venezia Giulia.
Infatti mentre in Alto Adige – Süd Tirol una ciclovia di 267 km percorre tutta la provincia di Bolzano da Vipiteno a Gorenza, oltre ad altri 6 percorsi più capillari di circa 20/30 km in varie vallate ed in Friuli Venezia Giulia la ciclovia Alpe Adria collega Grado, sul mare Adriatico, a Salisburgo in Austria, per un percorso di ben 410 km, anche qui assistito da altre piste ciclabili più o meno lunghe, nel centro Italia, almeno per le ciclovie importanti, siamo solamente alle fasi di accordo, preliminari alle realizzazioni.
Di questi giorni l’accordo fra Toscana, Lazio e Liguria per la realizzazione della ciclovia ligure tirrenica che partirà da Ventimiglia, traverserà la Toscana per arrivare fin nel Lazio.
Dunque c’è ancora molto da fare e, prima di tutto, quel che si deve fare è migliorare la cultura di sicurezza stradale di chi guida il velocipede.
Se è vero che le piste ciclabili (per ciclovia si intende una pista ciclabile a livello di grande collegamento) sono poche, si deve dire che questo non consente certo ai ciclisti di utilizzare i marciapiedi come pista; infatti le biciclette (i velocipedi) sono veri e propri veicoli, come prevede l’art. 47 (Classificazione dei veicoli) del codice della strada “I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: … c) velocipedi;”.
Ai sensi dell’art. 50 dello stesso codice, i velocipedi “sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo”.
Da notare che per il codice “sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.”; si tratta delle cosiddette biciclette a pedalata assistita, quelle dotate di un motore elettrico di bassa potenza che aiuta la pedalata, specialmente in caso di ripide salite.
Il codice della strada fornisce anche le dimensioni per i velocipedi: “I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”; da ricordare che fra i velocipedi ci sono anche le carrozzelle.
Dunque, essendo veicoli le biciclette sono soggette a tutte le regole del codice della strada, salvo quelle che si riferiscono esplicitamente a veicoli a motore o a veicoli specifici; egualmente il conducente della bicicletta (il ciclista!) è soggetto a tutte le regole cui sono soggetti gli altri conducenti, escluse quelle che si riferiscono esclusivamente a conducenti di veicoli a motore.
E’ chiaro pertanto che le biciclette non possono essere condotte sul marciapiede e, quando manchi la pista ciclabile, devono essere condotte sulla strada, alla stregua degli altri veicoli, oppure a mano; non solo, come tutti gli altri veicoli devono seguire le regole generali di guida (esempio: si deve tenere strettamente la destra, quando si vuole svoltare si deve segnalare, e così via.), non possono violare i divieti (esempio: non si può entrare in un senso unico) ed infine devono essere dotate di tutti i dispositivi necessari ai veicoli, come i freni e i fanali (bianco davanti, rosso dietro) e il dispositivo di segnalazione acustica (campanello) con caratteristiche tali da essere percepito da almeno 30 metri di distanza. (art. 68 in caso di mancanza dispositivi).
Purtroppo sulle strade italiane i ciclisti non si comportano molto bene: fra chi, per timore del traffico, circola direttamente sul marciapiede, a chi viaggia controsenso per evitare di fare lunghi giri, fra chi correda la bicicletta di lucette di colori tanto variegati quanto inutili e pericolosi, oltre che suscettibili di sanzione, a chi infine guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.
Tutte cose sanzionabili, alcune delle quali pesantemente.
Riguardo a quest’ultimo caso va fatto ben presente che, proprio perché la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti, il conducente può essere assoggettato ai controlli per la guida in stato di ebbrezza così come ai controlli per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; inoltre in caso di incidente provocato, anche parzialmente, dal comportamento del ciclista in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le conseguenze sarebbero ben gravi.
A confermare quanto sopra è intervenuta la Corte di Cassazione che con sentenza a n. 12316 in data 30 gennaio 2002, ha stabilito: “Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.”.