di Sergio Bedessi – Quando ci accade un incidente stradale non per colpa nostra quasi tutti cerchiamo la via più semplice per risolvere l’inconveniente; già si annuncia il problema di dover fare a meno del veicolo per qualche tempo per poterlo riparare che certo non si ha il tempo, né la voglia, di occuparsi anche di fare la richiesta di rimborso danni, di fissare appuntamenti con il perito assicurativo della controparte, di tenersi a disposizione per far visionare il veicolo, e così via.
Quasi tutti deleghiamo, quando non vi sono feriti e la dinamica del sinistro è talmente chiara da non far pensare ad intrecci di responsabilità, il carrozziere di fiducia: il tutto si sostanzia in qualche firma che molte volte apponiamo ai moduli che il carrozziere ci propone e che neanche leggiamo.
In realtà con le firme che apponiamo, oltre ad autorizzare il carrozziere ad agire in nome e per conto nostro, gli stiamo cedendo il credito relativo al danno; in pratica sarà il carrozziere a riscuotere il danno dalla nostra compagnia assicuratrice (tenuto conto che oggigiorno è possibile l’indennizzo diretto – paga la nostra compagnia che poi si rivale sulla compagnia di chi ci ha danneggiato), anziché dover pagare prima noi il carrozziere e quindi ottenere il rimborso dall’assicurazione.
Tutto sommato questa prassi ha funzionato abbastanza bene: consente a chi subisca danni da incidente stradale di non doversi preoccupare di niente e, cosa più importante, gli consente di non dover anticipare le spese pagando la riparazione personalmente per poi recuperare l’importo dall’assicurazione.
Le cose stanno però cambiando in peggio.
Infatti alcune compagnie assicuratrici stanno già inserendo nelle proprie polizze alcune clausole (che si potrebbero definire tranquillamente vessatorie, ma che l’autorità preposta ha invece assolto da questa accusa) tese ad impedire all’assicurato la cessione del credito al carrozziere; cosa che, tenuto conto che per gli incidenti senza feriti la liquidazione del danno viene fatta dalla propria compagnia assicuratrice anziché dalla controparte, di fatto si traduce nell’obbligo per l’assicurato, a meno che questi non voglia anticipare di tasca propria i soldi per la riparazione, di servirsi delle carrozzerie convenzionate con la propria assicurazione.
Alla faccia della libertà di poter riparare il proprio veicolo da chi ci fornisce maggior fiducia di una riparazione ben fatta!
Le compagnie assicuratrici (ancora poche per fortuna) che stanno inserendo queste clausole nelle polizze, si giustificano accusando di scarsa correttezza i carrozzieri che, a loro dire, gonfierebbero l’entità del danno facendo quindi alzare i costi assicurativi, e precisando che queste clausole servirebbero a far lavorare solamente carrozzieri corretti; si scordano però che per ogni carrozziere che aumenta, senza ragione, il prezzo del proprio lavoro, mettendolo indebitamente a carico dell’assicurazione, c’è di contro un perito compiacente.
Del resto che l’incrocio di interessi fra carrozzieri, assicurazioni, e altri soggetti (come gli avvocati) sia particolare e possa portare a clamorose distorsioni è notorio; in ultimo proprio in questo mese di giugno 2013 una operazione dei Carabinieri della zona di Firenze ha portato all’esecuzione di misure cautelari a carico di avvocati, carrozzieri ed altri, arrivando a sequestrare una carrozzeria, auto ed imbarcazioni di lusso, con il risultato di denunciare ben 218 persone.
Si trattava di una truffa operata ai danni di alcune compagnie assicurative, consistente in ripetute ed ingenti richieste di risarcimento, appoggiate su un numero esagerato di sinistri, e organizzata da un nucleo di carrozzieri, avvocati e periti assicurativi, con la realizzazione di un giro d’affari illecito che solamente negli ultimi mesi aveva raggiunto e superato i due milioni di euro.
D’altra parte non possono essere certo misure come l’obbligare il proprio assicurato a servirsi dei carrozzieri convenzionati (che una lettura malevola potrebbe definire “amici” delle assicurazioni) che faranno cessare questo malcostume, e meglio farebbero le compagnie assicuratrici ad adottare canoni di condotta deontologica più stringenti per i propri periti, consulenti e dipendenti.
Interessante è comprendere comunque come hanno fatto queste compagnie ad inserire clausole che sono evidentemente vessatorie in quanto, in un mondo commerciale sempre più liberalizzato, inibiscono al cliente (l’assicurato) la possibilità di rivolgersi al carrozziere che più gli aggrada.
L’adozione di tali clausole è stata preceduta da una domanda di interpello preventivo alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla vessatorietà di tali clausole inserite nei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli; la clausola specifica si sostanzia in una dizione di questo tipo: “…Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del codice civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, a meno che l’impresa assicuratrice abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l’impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato. Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con la compagnia assicuratrice.”
Ma c’è di più! Se l’assicurato utilizza un carrozziere “amico” della compagnia assicuratrice la stessa gli riconoscerà uno sconto: “In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell’utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con l’impresa assicuratrice l’impresa stessa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di accadimento del sinistro, uno sconto del …% sulla tariffa r.c. auto in vigore, in presenza di prosecuzione del rapporto contrattuale”.
In sintesi se il cliente assicurato cede il credito ad una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice rischia anche di rispondere personalmente per la somma non riconosciuta dall’assicurazione, mentre se utilizzerà un carrozziere convenzionato riceverà uno sconto al pagamento del premio successivo.
Purtroppo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avvallato tale clausola sulla base del solo parere dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), senza niente chiedere alle associazioni dei consumatori e, verrebbe da suggerire, alle associazioni dei carrozzieri visto che con questa clausola vengono trattati tutti da potenziali truffatori, sposando proprio la tesi dell’IVASS che ritiene che queste clausole (che comprimono la libertà del cliente) costituiscano un “rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni”.
In questo modo si verrà a creare una sperequazione fra l’automobilista che riparerà l’auto dal carrozziere convenzionato con l’assicurazione e che quindi non dovrà sborsare niente, e quello che invece porterà l’auto a riparare da un carrozziere indipendente al quale non potrà più cedere il credito, con il risultato che potrebbe al minimo dover anticipare le somme e, al massimo, se il lavoro costa di più (perché magari è fatto meglio) del tariffario dei carrozzieri “amici” delle assicurazioni, doversi pagare pure la differenza!
La speranza è che le associazioni dei consumatori pongano al più presto gli occhi sul fenomeno delle clausole che impediscono la cessione del credito al carrozziere, prima che la prassi si espanda ad altre compagnie assicuratrici e divenga un pesante condizionamento della libertà di poter far riparare la propria automobile danneggiata dove meglio si crede.
Nel frattempo attenzione alla firma delle polizze assicurative!