a cura della redazione di OrientePress – Prorogata al 31 ottobre 2013 la scadenza delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito: con una delibera appena approvata, la giunta ha deciso di prorogare di sette mesi la validità degli attestati con codice di esenzione E01, E03, E04, che erano in scadenza al 31 marzo.
L’esenzione dal ticket per reddito (come previsto dal Decreto ministeriale 11/12/2009) non è autocertificata dal cittadino all’atto dell’erogazione della prestazione, ma è rilevata dal medico prescrittore che al momento di ogni prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale riporta sulla ricetta del SSN il relativo codice di esenzione, acquisendolo mediante l’esibizione dell’attestato in possesso dell’assistito, o, quando possibile, per via informatica, attraverso la consultazione dei soggetti esenti, resi annualmente disponibili mediante la funzionalità del sistema tessera sanitaria.
Tuttora sono in via di completamento le procedure di adeguamento del sistema informativo regionale per facilitare la diretta consultazione e rilevazione del diritto all’esenzione da parte dei medici prescrittori, in modo tale che progressivamente il medico possa recepire l’informazione dal sistema informativo regionale del SST al momento della compilazione della ricetta elettronica.
Dal primo novembre 2013 si prevede che per i cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, annualmente aggiornati sulla base delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, l’informazione relativa alla sussistenza della condizione di esenzione per reddito sia rilevata, per via informatica, dal medico all’atto della prescrizione sanitaria.
Ricordiamo le categorie degli aventi diritto all’esenzione:
– cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (E01);
– disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito (E02) complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
– titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (E03);
– titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (E04).